Covid-19 e infortunio sul lavoro: i datori non sono sempre responsabili

La circolare n. 22 del 20 Maggio 2020 emanata dall’Inail chiarisce alcuni dubbi relativi alla responsabilità dei datori di lavoro per quanto concerne il contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro. I casi di contagio sul lavoro sono ritenuti pari a un infortunio, ma i datori di lavoro non sono sempre legalmente responsabili. Il rischio zero non esiste, a conti fatti, e per questo motivo non è sempre possibile ricondurre la responsabilità dell’infezione all’azienda. Vediamo nel dettaglio cosa esplicita la circolare Inail.

Il contagio da Covid-19 è infortunio sul lavoro

L’Inail ha voluto sottolineare che tutte le patologie infettive, dunque non solo Covid-19, ma anche Hiv ed epatiti ad esempio, se contratte sul luogo di lavoro, vengono considerate al pari di un infortunio sul lavoro: in questi casi “la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio“. Indennità per inabilità temporanea e assenza da lavoro sono entrambe previste e garantite. L’Inail ha aggiunto: ” La scelta operata è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro, ciò in quanto tali eventi sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere“. La valutazione, precisa l’Inail, “è avulsa da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possono essere stati causa del contagio“.

La responsabilità del datore di lavoro per l’Inail

Secondo quanto riporta l’Inail nella sua circolare, tale responsabilità è “ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali“. Non potendoci essere un azzeramento totale dei rischi o, per dirla in altri termini, un’assoluta certezza di non poter essere contagiati, la responsabilità civile del datore di lavoro viene esclusa. Dimostrare e ricondurre le colpe del contagio al datore di lavoro sarebbe molto difficile poiché “devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

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