Voucher INPS 2020: cosa sono e come funzionano
I buoni lavoro usati per retribuire il lavoro occasionale, da sempre contestati, escono di scena. Al loro posto, il Governo Gentiloni ha prodotto nuovi documenti relativi al lavoro occasionale. Si tratta del Libretto famiglia – quando il datore di lavoro è una persona -e del Contratto di prestazione occasionale quando invece si parla di imprese e professionisti. Questa rettifica è nata anche a seguito dei numerosi abusi registrati in passato.
La storia
I voucher sono approdati in Italia nel 2003 con l’obiettivo di normalizzare gli agricoltori stagionali. Negli anni, però, hanno subito diverse modifiche fino ad arrivare al 2016, anno del boom con almeno 300 mila persone ad aver ricevuto un pagamento un voucher. Quelli retribuiti sono stati 130 milioni, ognuno dei quali aveva un valore pari a dieci euro. Questo documento è finito nella polemica negli anni successivi: da una parte c’era chi lo supportava perché combatteva il lavoro nero, dall’altra c’era chi lo detestava poiché alimentava il precariato.
Voucher INPS 2020: chi può usarli
Il contratto di prestazione occasionale, che riguarda i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, enti e associazioni, può essere utilizzato esclusivamente per questa categoria. Al contrario, il Libretto famiglia riguarderà le persone fisiche che gestiscono attività professionali e di impresa. Tra questi rientrano i lavoratori domestici, l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane o con disabilità, l’insegnamento privato o supplementare.
Novità introdotte con il Decreto Dignità
Il Decreto Dignità ha introdotto alcune novità riguardanti l’utilizzo dei Voucher INPS 2020 e del lavoro di prestazione occasionale. In particolare sono previsti regimi speciali per i settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali. Sono state, inoltre modificate le modalità di pagamento della prestazione che consentono pagamenti in tempi più brevi. Le principali modifiche sono le seguenti:
- Settore agricolo: esteso da 3 a 10 giorni il periodo entro cui si può rendere la prestazione lavorativa e viene semplificata la modalità di dichiarazione preventiva della prestazione da parte dell’utilizzatore
- Aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore turistico: il ricorso al contratto di prestazione occasionale viene esteso alle imprese che hanno fino ad 8 dipendenti a tempo indeterminato, a fronte del limite di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente
- Enti locali: possibilità di indicare, nella dichiarazione preventiva della prestazione, un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni consecutivi
- Modifica delle modalità di registrazione dei prestatori sul portale web dell’Inps, con l’obbligo di autocertificazione dell’appartenenza ad una delle seguenti categorie:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
– giovani con meno di 25 anni di età, iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario
– disoccupati
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito
– Settore agricolo: soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Gli utilizzatori che ricorrono a queste tipologie di prestatori possono erogare compensi fino ad un massimo di 6.666 Euro l’anno, a fronte dei 5.000 Euro normalmente previsti dalle norme vigenti. Coloro che sono già registrati devono provvedere ad aggiornare tempestivamente la propria scheda anagrafica, indicando lo status giuridico - Prestatori: richiedendolo in fase di registrazione, possono riscuotere il compenso dopo 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata presso qualsiasi sportello postale, presentando l’autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore. Per farlo il lavoratore deve validare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa al suo termine, attraverso la procedura informatica, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa. La validazione comporta l’immediata disposizione di pagamento del compenso.
La nuova procedura ha un costo per il prestatore pari a 1,75 Euro, che viene trattenuto direttamente dall’Inps a valere sul compenso spettante. Questa modalità si aggiunge a quelle già previste (accredito su conto corrente bancario o bonifico bancario domiciliato), che vanno effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione - Possibilità per gli utilizzatori di versare le somme destinate a compensare le prestazioni occasionali anche tramite uno degli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, oltre che utilizzando le modalità già previste dalla vigente normativa (modello F24 o strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito attraverso il sistema di pagamento ‘pagoPA’ di Agid).
Tetto massimo dello stipendio e diritti
Vi sono, ovviamente, dei limiti per quanto riguarda questi documenti. Esiste, infatti, un tetto massimo relativo allo stipendio che un lavoratore può ricevere, ed è pari a 5 mila euro all’anno, mentre il limite per ogni datore di lavoro è di 2500 euro. Inoltre, la prestazione lavorativa non può superare le 280 ore annue. Per quanto riguarda i diritti, invece, il lavoratore beneficia dei seguenti: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia, un riposo giornaliero, pause e riposi ogni settimana, iscrizione alla gestione separata.
Compensi e come richiederlo
Riguardo ai compensi, il Libretto famiglia ha un salario minimo fissato a dieci euro all’ora, Inail e Inps comprese. Per ciò che concerne il Cpo, il compenso non può superare la soglia minima di 36 euro, retribuzione minima per quattro ore lavorative. Le ore successive vengono retribuite 9 euro all’ora più gli oneri a carico del datore di lavoro. I voucher, quindi, non andranno più acquistati presso il tabaccaio: sia il lavoratore che il datore di lavoro devono registrarsi presso il portale web dell‘Inps.
© Tutti i diritti riservati. È vietata ogni forma di riproduzione.