Quota 100 e Opzione donna: scadenza per la domanda

Al fine di agevolare il pensionamento per molti lavoratori e per tracciare la strada al superamento definitivo della Legge Fornero, è stata introdotta la Quota 100 e prorogata Opzione Donna. Queste due misure, assieme al blocco dei requisiti per la pensione di vecchiaia, garantiranno a migliaia di aspiranti pensionati l’uscita dal mercato del lavoro. Entrambe le misure non sono strutturali e per questo motivo l’accesso è riservato solo a coloro che abbiano maturato i requisiti richiesti entro la scadenza riportata sul decreto 4/2019.

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Quota 100 e Opzione Donna: le scadenze

Come si evince dal decreto, la scadenza della Quota 100 è stata fissata al 31 dicembre 2021: questa data si riferisce al termine entro il quale il lavoratore deve aver maturato 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Come viene specificato nel comma 1, poi, il soggetto non è obbligato a formulare la domanda di pensionamento anticipato in quanto può decidere autonomamente quando farla. Anche per Opzione Donna vale la stessa regola: in vigore anche quest’anno, i requisiti devono essere stati maturati entro il 2018, ovvero i 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per quelle autonome. La domanda, però, può essere inoltrare anche dopo tale data.

Quota 100 e Opzione Donna: la cristallizzazione

Per Quota 100 e Opzione Donna, dunque, vige la regola della cristallizzazione: cosa significa questo? Significa che dopo aver maturato i requisiti richiesti non sarà necessario dover inoltrare la domanda di pensionamento anticipato subito, ma è possibile attendere il momento ‘migliore’ per il singolo lavoratore. Ci sono poi ulteriori precisazioni da fare e che si riferiscono alle finestre mobili. Riassumendo:

  • Opzione Donna: la domanda va inoltrata entro 12 mesi per le lavoratrici autonome ed entro 18 mesi per quelle dipendenti
  • Quota 100: la domanda va inoltrata entro 6 mesi per i lavoratori privati e 3 mesi per i dipendenti pubblici

Come sottolineato, quindi, queste tempistiche non si riferiscono all’arco di tempo che passa fra l’inoltro della domanda e il pensionamento, ma a partire dal raggiungimento dei requisiti richiesti.

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