Ferie non godute: si perdono? Ecco cosa sapere

Cosa succede con le fiere non godute durante l’anno? Di norma, è difficile che un lavoratore riesca a usufruire di tutte le ferie che ha maturato in quell’arco di tempo, ma la normativa in merito può diventare molto complicata e si può finire per non capire se vengano pagate o meno. Prima di tutto, bisogna sapere che sono previste almeno due settimane consecutive di ferie durante l’anno e si possono utilizzare quelle residue nei 18 mesi successivi. Si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore e lo stabilisce l’art. 36 della Costituzione. Ciò significa che non si può rinunciare, nemmeno se viene elargito un corrispettivo in denaro per evitarle, anche se esistono dei casi in cui è possibile remunerarle. Vediamo nel dettaglio le singole situazioni.

Ferie non godute e permessi: a chi spetta decidere

Come si evince dall’art. 2019 della Costituzione, il compito di decidere le ferie, tenendo conto sia delle esigenze dell’azienda che di quelle dei dipendenti, spetta al datore di lavoro. Si tratta quindi di una scelta equilibrata, tenuto conto anche delle esigenze del titolare stesso.
Per quanto concerne, invece, i permessi, i quali vengono richiesti sulla base di esigenze personali, non c’è sempre un accordo tra datore di lavoro e dipendente.

Ferie non godute: quando si pagano

Una delle domande che ci facciamo sulle ferie non godute è senz’altro la seguente: se non voglio utilizzarle, posso farmele retribuire? Le ferie, secondo la Legge attuale, non possono essere pagate se si lavora ancora per l’azienda o il datore di lavoro.
Nel caso in cui il contratto di lavoro fosse in scadenza e fosse a tempo determinato e di durata annuale, è possibile non godere delle ferie e farsele retribuire una volta terminato il rapporto di lavoro.
La situazione è diversa per i contatti a tempo indeterminato: non è possibile farsele retribuire e devono essere utilizzate entro e non oltre i 18 mesi successivi alla data di maturazione. Nel caso in cui il dipendente dovesse essere licenziato nel corso dell’anno, questi avrà diritto al pagamento delle ferie non godute.
Esiste, poi, un’altra situazione: per quei lavoratori ai quali vengono riconosciute più quattro settimane di ferie all’anno, è possibile farsi pagare quelle eccedenti secondo i parametri di Legge.

Come funzionano i permessi non goduti

Per quanto concerne i permessi, invece, sono previste delle soluzioni diverse. Secondo la normativa vigente, i permessi che non sono stati utilizzati dal lavoratore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, devono essere retribuiti dal datore di lavoro. Bisogna sottolineare, poi, che ogni lavoratore matura dei permessi, per l’esattezza delle ore di permessi ogni mese, che vengono riportati nella busta paga e possono essere utilizzati secondo le esigenze. Il numero di ore di permessi, inoltre, è stabilito in base al tipo di contratto collettivo nazionale.
In definitiva, i permessi devono essere usati dal lavoratore entro l’anno in cui sono stati maturati, se non ciò non avviene, decadono.
E se i permessi non venissero utilizzati entro l’anno di maturazione? In questo caso è possibile farseli retribuire dal datore di lavoro.

Lavoratori in cassa integrazione

Il lavoratore che sta per entare in cassa integrazione guadagni rappresenta un caso particolare. Il Ministero del Lavoro ha chiarito il caso delle ferie non godute da un lavoratore in cassa integrazione e se questi ha diritto al pagamento delle stesse. Ci sono due punti, in particolare, che vengono chiariti in base all’art. 10 del Decreto Legislativo 66/2003 e dalla direttiva CE 88-2003:

  • Diritto di accedere alla cassa integrazione posticipando lo sfruttamento delle ferie annuali: in base al decreto e alla direttiva appena citate, il godimento delle ferie deve avvenire “secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”. Ciò significa che è possibile rinviare due settimane di ferie nei 18 mesi successivi alla conclusione dell’anno in cui si maturano
  • Possibilità di rilasciare un’autorizzazione al datore di lavoro per posticipare il pagamento dei contributi di previdenza sociale per le ferie non godute: in questo caso è proprio l’Inps a prendere la decisione. L’Istituto di Previdenza Sociale prevede come termine di pagamento per le ferie non godute, il lasso di tempo relativo ai 18 mesi successivi alla data di termine della maturazione. In alternativa, dipende dal tipo di contratto di lavoro.

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