Offerta di lavoro congrua: cos’è e rischi in caso di rifiuto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10 aprile 2018, ha pubblicato un Decreto che definisce i significati e le caratteristiche dell’offerta di lavoro congrua. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale N° 162 del 14 luglio 2018, come previsto dagli articoli 3 e 25 del Decreto Legislativo N° 150 del 14 settembre 2015. Cos’è, dunque, un’offerta di lavoro congrua e cosa si rischia in caso di rifiuto dell’opportunità di lavoro? Vediamo tutte le caratteristiche in questa guida utile.

Offerta di lavoro congrua: definizione

Al fine di poter accedere alle prestazioni previste a sostegno della disoccupazione, finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro per tutti quei soggetti interessati, le persone che risultano disoccupate devono sottoscrivere un patto di servizio personalizzato nel Centro per l’Impiego di riferimento. All’interno del patto o, per meglio dire, contratto, sono presenti tutte quelle condizioni che un disoccupato deve necessariamente rispettare al fine di poter mantenere lo stato di disoccupazione e tutte le prestazioni erogate in suo favore; tra queste è presente l’offerta di lavoro congrua, che può presentarsi durante lo stato di disoccupazione anche più di una volta. Si ricorda che i disoccupati che rifiutano un’offerta di lavoro congrua perdono la Naspi.

Il decreto Legislativo N° 150 del 14 settembre 2015, in particolare, rientra nel Jobs Act, riforma del lavoro voluta dal Governo Renzi, e contiene le varie disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro. Tra questi è presente anche la definizione del concetto di offerta di lavoro congrua definita dall’articolo 3, mentre l’articolo 25 stabilisce i principi della legge:

  • Durata della disoccupazione
  • Per coloro che percepiscono misure di sostegno al reddito, retribuzione superiore di almeno il 20 % rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese
  • Coerenza con le esperienze e le competenze maturate
  • Distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico

Caratteristiche dell’offerta di lavoro congrua

I criteri per poter stabilire un’offerta di lavoro congrua sono definiti e stabiliti dal Decreto del 10 aprile 2018. Un’opportunità di lavoro viene definita congrua se concorrono i seguenti requisiti:

  • Si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione per una durata minima pari a 3 mesi
  • Si riferisce a un rapporto di lavoro a orario full-time o comunque con un orario di lavoro non inferiore all’80 per cento di quello previsto dall’ultimo contratto di lavoro del disoccupato
  • Coerenza con le esperienze e le competenze maturate dal soggetto. Più nello specifico: per i disoccupati fino a 6 mesi corrisponde con quanto concordato nel patto di servizio personalizzato. Per i disoccupati da 6 fino a 12 mesi rientra nelle aree di attività afferenti ad altri processi del settore economico professionale. Per i disoccupati da oltre un anno rientra in tutti i processi di lavoro descritti nel settore economico professionale.
  • Prevede una retribuzione minima salariale non inferiore agli stipendi stabiliti dai contratti collettivi
  • Contiene informazioni relativi alla qualifica, requisiti, luogo di lavoro, mansioni, orario di lavoro, tipologia di contratto e durata, stipendio o CCNL applicato per la posizione da occupare
  • Il luogo di lavoro può distare massimo 50 Km per disoccupati da meno di un anno o 80 Km per chi è disoccupato da più di 12 mesi ed è possibile raggiungerlo con i mezzi pubblici entro 80 minuti nel primo caso ed entro 100 minuti nel secondo. Nel caso in cui il luogo di lavoro non possa essere raggiunto con i mezzi pubblici, le distanze si riducono del 30 per cento.
  • Lo stipendio netto è almeno il 20 per cento superiore rispetto all’indennità percepita dal disoccupato nel mese precedente.
  • Per i soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la Legge 68/99, viene tenuta in considerazione quanto annotato nel fascicolo personale dopo la valutazione psicologica, sociale e biologica rilasciata dalla commissione medica integrata. Non richiede, inoltre, una prestazione lavorativa non compatibile con le minorazioni del disoccupato.

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